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QUESITO |
RISPOSTA |
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AMBITI SOGGETTIVI DI APPLICAZIONE – OBBLIGHI DI TRASPARENZA |
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Quali sono i soggetti obbligati destinatari di erogazioni pubbliche? |
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Gli obblighi di trasparenza previsti dai commi 125 e 125-bis, dell’art. 1, sono distinti a seconda delle seguenti tre categorie di soggetti obbligati, destinatari di erogazioni pubbliche: |
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· le associazioni di tutela ambientale di cui all’art. 13 Legge 349/1986, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all’art. 137 del Codice del consumo, e, più in generale, le associazioni (incluse quelle di rappresentanza di imprese), le fondazioni e qualsiasi soggetto che abbia assunto la qualifica di ONLUS, nonché le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (si veda nostra circolare 5.3.2019); |
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· i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del Codice Civile, ossia le imprese collettive (comprese le società cooperative), tenute alla redazione del bilancio d’esercizio in forma ordinaria; |
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· i soggetti (comprese le società cooperative) che redigono il bilancio d’esercizio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C., il bilancio micro ex art. 2435-ter C.C. o comunque non tenute alla redazione della nota integrativa (es. società di persone). |
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Come sono regolati gli obblighi di trasparenza e la tempistica di adempimento? |
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Soggetti |
Obblighi di trasparenza |
Tempistica |
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· Associazioni, |
Pubblicazione nel proprio sito Internet o in analoghi portali digitali (inclusa la pagina Facebook dell’ente, o sui siti internet o portali digitali delle associazioni - reti associative di categoria di appartenenza dell’ente) |
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di incasso delle erogazioni liberali |
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· Fondazioni, |
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· ONLUS, |
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· Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286, |
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Bilancio d’esercizio in forma ordinaria: |
Pubblicazione nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Sarebbe tuttavia importante l’inserimento dei dati richiesti per le future rilevazioni della categoria di appartenenza. |
In sede di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’anno di incasso delle erogazioni liberali |
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Imprese collettive, comprese le società cooperative, che esercitano attività commerciali ex art. 2195 C.C., tenute alla redazione del bilancio d’esercizio in forma ordinaria |
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Bilancio d’esercizio in forma abbreviata: |
Pubblicazione nel proprio sito Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza di questo, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa |
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di incasso delle erogazioni liberali |
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Imprese collettive, comprese le società cooperative, che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C. o comunque non tenute alla redazione della nota integrativa (società che redigono il bilancio micro ex art. 2435-ter C.C.). |
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SOGLIA E CRITERIO |
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Qual è il limite di importo per l’adempimento? |
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Rimane ancora valido il limite di cui al comma 127 dell’art. 1, a norma del quale, per evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di informativa non si applica nel caso in cui l'importo monetario delle erogazioni liberali, effettivamente erogate al soggetto beneficiario, sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. |
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Rimane valido il criterio di cassa ai fini dell’indicazione delle erogazioni concesse dalle P.A.. |
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SPECIFICITA’ |
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Ci sono obblighi specifici per le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri? |
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A differenza delle cooperative sociali in genere, le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, di cui al D.Lgs. 286/1998, sono tenute, in base al nuovo impianto normativo, all’ottemperanza dei due seguenti, specifici, obblighi di trasparenza: |
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a) Art. 1, comma 125: Pubblicazione annuale delle informazioni sulle erogazioni liberali pubbliche ricevute, nel proprio sito Internet o in analoghi portali digitali (inclusa la pagina Facebook dell’ente, o sui siti internet o portali digitali delle associazioni/reti associative di categoria di appartenenza dell’ente), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di incasso delle predette erogazioni; |
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b) Art. 1, comma 125-sexies: Pubblicazione trimestrale dell’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, nel proprio sito Internet o in portali digitali (inclusa la pagina Facebook dell’ente, o sui siti internet o portali digitali delle associazioni/reti associative di categoria di appartenenza dell’ente). |
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Si ricorda inoltre che permane l’ulteriore obbligo indicato anche nella nostra circolare del 5.3.2019 relativo alla pubblicazione del rendiconto delle spese di gestione di alcuni servizi di accoglienza stranieri. |
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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici |
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Quali sono gli importi oggetto di pubblicazione? |
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In base al dettato normativo, costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, effettivamente erogati da parte dei sopra elencati soggetti pubblici e assimilati. |
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Si evidenzia che: |
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Ø le erogazioni liberali sono oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che siano in denaro o in natura. |
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Esempi di contributi in natura sono le assegnazioni in comodato o in concessione gratuita di immobili o di beni mobili registrati, quali ad es. autoveicoli, ovvero esenzioni o riduzioni di prestazioni dovute all’Amministrazione pubblica. In questi casi il vantaggio economico è rappresentato dal valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene; |
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Quali sono gli importi ESCLUSI dall’adempimento? |
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Gli obblighi di pubblicazione (in nota integrativa ovvero sui siti Internet) non si applicano: |
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· agli importi, in denaro o in natura, che costituiscono il corrispettivo per prestazioni di servizi o di lavori, o forniture di beni effettuati dai predetti soggetti privati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni o soggetti assimilati, nell’ambito di rapporti economici contrattuali; |
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· agli importi, in denaro o in natura, che costituiscono una retribuzione per un incarico ricevuto, ottenuto dai predetti soggetti privati da parte di Pubbliche Amministrazioni o soggetti assimilati; |
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· agli importi, in denaro o in natura, ottenuti dai predetti soggetti privati a titolo di risarcimento (di vario genere e varia causa) da parte di Pubbliche Amministrazioni o soggetti assimilati; |
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· sono altresì esclusi dalla presente disciplina i vantaggi ricevuti dai soggetti beneficiari sulla base della normativa generale (come, ad esempio, le agevolazioni fiscali o previdenziali, ovvero i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni, spesso, peraltro, già ricadenti all’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi, quadro RU, o nella dichiarazione IRAP). |
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· i contributi COVID a fondo perduto art. 25 D.L. 34/2020 e le misure di sostegno all'economia concesse dal Governo in considerazione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus non sembrano dover essere oggetto dell'informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale rivolte a tutti gli operatori economici. |
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Come sono identificate le pubbliche amministrazioni? |
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Il D.L. 34/2019 ha definito anche la platea delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti ad esse assimilati, le cui erogazioni pubbliche a favore dei soggetti su elencati costituiscono oggetto degli obblighi di trasparenza. Sono oggetto di pubblicazione (in nota integrativa o nei siti Internet/portali) le “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare n. 216-2019 e la circolare n. 80/2019, le quali delineano le varie P.A. Eroganti. |
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SANZIONI |
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Il mancato adempimento prevede delle sanzioni? |
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L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta sanzioni, sia per i soggetti di cui al comma 125-bis (imprese), sia per i soggetti di cui al comma 125 (associazioni, fondazioni, ONLUS e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286). |
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La sanzione è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di euro 2.000 (da intendersi come importo minimo riferito alla somma di tutte le erogazioni liberali ricevute e non pubblicate, ossia a prescindere dall’ammontare complessivo delle erogazioni liberali). Oltre a ciò, “scatta” anche la sanzione accessoria consistente nell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Solo una volta che siano decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che l’ente trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute; Il sopra descritto regime sanzionatorio partirà dal 1° gennaio 2023. |
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CONTRIBUTI |
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I contributi COVID a fondo perduto art. 25 D.L. 34/2020 vanno inseriti? |
NO |
No. Le misure di sostegno all'economia concesse dal Governo in considerazione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus non sembrano dover essere oggetto dell'informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale. |
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I contributi su rinnovi impianti dei soci L.P. 4/2003 vanno inseriti anche se poi di fatto vengono girati ai soci? |
SI |
Si |
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I contributi ricevuti L.P. 6/1999 vanno inseriti? |
SI |
Si |
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I contributi ricevuti a seguito installazione colonnine di ricarica va inserito? Se si in che misura? |
SI |
Si, verificare parte Promocoop e Federazione. |
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I contributi ricevuti da AGEA vanno inseriti? |
SI |
Si |
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I contributi ricevuti dalla PAT per l’”attività di controllo e certificazione ICEA vanno inseriti? |
SI |
Si |
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I contributi erogati dal GSE (per il fotovoltaico) sono soggetti agli obblighi di pubblicazione? |
SI |
Si |
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I contributi per assunzione stagionale L.P. 6/2020 ? |
SI |
Si |
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I contributi assegnati da FON.COOP per la formazione continua dei lavoratori dipendenti dell’impresa devono essere pubblicati dall’impresa beneficiaria e/o dall’ente di formazione delegato per l’attuazione del piano formativo? |
SI |
Si, secondo la giurisprudenza è pubblicistica la natura delle risorse finanziarie gestite dai Fondi paritetici interprofessionali; il finanziamento dei piani formativi rappresenta quindi un contributo rientrante negli obblighi di pubblicazione. Poiché il beneficiario del contributo è l’impresa, sia nel caso in cui le risorse economiche siano state concretamente incassate da quest’ultima (in quanto soggetto attuatore del piano formativo) sia nel caso in cui le risorse economiche siano state incassate da un ente di formazione delegato dall’impresa ad attuare, nel suo interesse, il piano formativo, spetta all’impresa pubblicare l’ammontare delle risorse ad essa assegnate dal Fondo. |
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I contributI per investimenti in beni strumentali “cd. Sabatini” ricevutI dal Ministero dello Sviluppo Economico sono soggetti agli obblighi di trasparenza? |
SI |
Sì, trattandosi di contributi concessi sulla base di un Bando ministeriale. |
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I contributi PAC (Politica Agricola Comunitaria) derivanti dalla “Domanda unica” sono soggetti agli obblighi di pubblicazione? |
NO |
No, si ritiene che i contributi PAC (Politica Agricola Comunitaria) derivanti dalla “Domanda unica” (ad esempio per le cooperative agricole di conduzione terreni) non siano soggetti agli obblighi di trasparenza in quanto si tratta di fondi pubblici di provenienza comunitaria e non di risorse pubbliche nazionali. |
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I contributi che le società ricevono da Consorzi di Bonifica ad esempio per il rifacimento di un canale di scolo sono soggetti agli obblighi di pubblicazione? |
SI |
Si, tali contributi sono soggetti agli obblighi di trasparenza in quanto i Consorzi di Bonifica rientrano nella nozione di Pubbliche Amministrazioni contenuta nell’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013. |
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I contributi che le società ricevono da Enti Parco ad esempio per la protezione del gregge dalla fauna selvatica sono soggetti agli obblighi di pubblicazione? |
SI |
Si, tali contributi sono soggetti agli obblighi di trasparenza in quanto gli Enti Parco rientrano nella nozione di Pubbliche Amministrazioni contenuta nell’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013. |
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CREDITI D’IMPOSTA |
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I contributi erogati da Cooperfidi utilizzati in compensazione fiscale sono soggetti agli obblighi di pubblicazione? |
SI |
Si, devono essere indicati anche i contributi utilizzati in compensazione fiscale erogati ad esempio da Cooperfidi. |
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I contributi sanificazione e/o locazione vanno inseriti? |
NO |
No, le modalità di fruizione del beneficio non rilevano ai fini della disciplina relativa alla Trasparenza. |
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I crediti di imposta su beni strumentali sono soggetti
all’obbligo di pubblicazione? |
NO |
No, le modalità di fruizione del beneficio non rilevano ai fini della disciplina relativa alla Trasparenza. |
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I Tax Credit energia/gas sono soggetti all’obbligo di
pubblicazione? |
NO |
No, le modalità di fruizione del beneficio non rilevano ai fini della disciplina relativa alla Trasparenza. |
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CONTRATTI DI COMODATO |
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Qualora la pubblica amministrazione non abbia dichiarato il valore di un bene mobile o immobile concesso in comodato all’impresa, quale è l’ammontare del vantaggio economico da pubblicare in nota integrativa? |
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Il vantaggio economico derivante dalla disponibilità di un bene immobile può essere quantificato a partire dalle quotazioni immobiliari consultabili sul sito www.agenziaentrate.it determinate per semestre e per comune. Nel caso di concessione a titolo gratuito il vantaggio economico sarà pari al valore complessivo dei canoni di locazione (espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta ovvero Lorda) non versati nell’esercizio di riferimento (al netto di eventuali spese di manutenzione ordinaria o straordinaria sostenute); nel caso di concessione a canone agevolato il vantaggio economico sarà pari alla differenza tra i canoni dovuti secondo i valori di mercato e quelli in concreto versati (al netto di eventuali spese di manutenzione ordinaria o straordinaria sostenute) nell’esercizio di riferimento. |
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Nel caso io abbia un comodato d'uso gratuito come faccio a quantificare il mio vantaggio economico? |
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1. Se il comodato è registrato verificare la presenza della quantificazione economica |
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2. E' possibile inviare una PEC agli enti pubblici per richiedere la quantificazione del valore utilizzando il fac simile: |
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"… In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi aiuti, in denaro o in natura , non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitori, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni", siamo a richiedere di comunicarci il vantaggio economico per l’anno solare 2022 (rappresentato dal valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene) relativo al comodato gratuito concesso per il punto vendita..." |
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Ho un contratto di comodato d'uso gratuito ma anche se ne beneficio ancora è scaduto e non ancora rinnovato, lo devo indicare comunque? |
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L'indicazione è quella di inserirli comunque perché di fatto il vantaggio economico è presente. |
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PERIODO DI RIFERIMENTO |
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Le società che hanno un esercizio non coincidente con l’anno solare (es. 1/5 – 30/4), come ad esempio molte cooperative agricole, scuole, cantine sociali, cooperative di consumo, ecc., devono indicare anche i primi mesi del 2023 nonostante l’esercizio sociale non li comprenda? |
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A titolo prudenziale, si consiglia di indicare nella nota integrativa anche i dati relativi ai primi mesi del 2023, come consigliato anche da Assonime nella Circolare n. 5 del 22/02/2019. |
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Devo redigere il bilancio ordinario e ho l'esercizio non coincidente con anno solare, dovendo indicare i dati in nota integrativa devo mettere anno di riferimento o fino alla data di chiusura dell'esercizio? |
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Nel caso si usufruisca del nostro servizio di pubblicazione l'indicazione è di inserire tutti i contributi incassati nell'esercizio solare. L'obbligo di pubblicazione in nota integrativa deve riguardare tutto ciò che risulta incassato alla data di redazione della nota integrativa. |
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FINANZIAMENTI |
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Le risorse economiche ricevute a titolo di finanziamento o capitale di rischio sono soggette agli obblighi di pubblicazione? |
SI |
Si, le risorse economiche ricevute ad esempio da Promocoop nell’ambito dei “fondi partecipativi” sono finanziati in parte dall’Ente Pubblico. |
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In caso di finanziamenti a tassi agevolati, qual è l’importo che deve essere indicato in nota integrativa? |
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Nel caso in cui la società riceva dei contributi in conto interessi direttamente sul proprio conto corrente o sia la banca a riceverli direttamente da parte della Pubblica Amministrazione a titolo di ristoro del mancato provento, sarà la stessa società beneficiaria a dover rendicontare in nota integrativa il vantaggio economico ricevuto indicando l’importo dei minori interessi applicati. |
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I finanziamenti regionali a valere sul Programma di Sviluppo Rurale sono soggetti agli obblighi di pubblicazione? |
SI |
Si, i finanziamenti ricevuti per progetti ammessi a beneficiare delle risorse del Piano di Sviluppo Rurale sono soggetti agli obblighi di trasparenza qualora i fondi pubblici disponibili non siano esclusivamente di provenienza comunitaria, ma siano integrati con risorse proprie delle Regioni o dello Stato (v. suddivisione quota UE, quota Stato e quota Regione nella comunicazione di pagamento da parte dell’organismo pagatore). |
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RNA |
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Visto che i contributi sono presenti sul sito RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato) posso fare il rinvio a quanto indicato? |
NO |
No, purtroppo il registro potrebbe non contenere tutte le informazioni aggiornate e le date indicate non corrispondono con le date relative agli effettivi incassi. |
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VARIE |
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Come devono essere suddivisi gli obblighi di pubblicazione in caso di somme incassate dal consorzio nell’interesse dei soci assegnatari? |
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Nel caso di somme incassate dal consorzio nell’interesse proprio, per l’attività da esso svolta assumendo in proprio il rischio imprenditoriale, sarà il consorzio stesso ad indicare l’importo ricevuto. |
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Nel caso di somme incassate dal consorzio a nome e nell’interesse dei propri consorziati, le somme dovranno essere indicate dai consorziati stessi, risultando essi i beneficiari effettivi dei contributi. |
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Le somme incassate devono essere indicate in nota integrativa ai sensi dell’art. 1, comma 125 della L. n. 124 del 04/08/2017 al lordo o al netto dell’IVA e al lordo o al netto della ritenuta? |
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I contributi ricevuti (ad esclusione di quelli per l’acquisto di beni strumentali) devono essere indicati al lordo della ritenuta del 4% a titolo d’acconto operata dagli enti pubblici ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973; deve pertanto essere indicato l’importo totale del contributo. Si ricorda che la ritenuta del 4% non si applica ai contributi ricevuti dalle cooperative sociali ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 460/1997. |
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Qualora si intendano riportare in nota integrativa anche le somme-corrispettivo ricevute (seppur ciò non sia obbligatorio, sulla scorta di quanto precisato nella presente circolare), tali somme potranno essere indifferentemente indicate al lordo o al netto dell’IVA, specificando espressamente in nota integrativa il criterio seguito. |
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Come devono essere suddivisi gli obblighi di pubblicazione in caso di somme incassate dalla capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) nell’interesse delle imprese associate? |
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Nel caso di somme incassate dalla capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), nell’interesse delle imprese associate, dovrà essere la singola impresa associata ad indicare la somma incassata in nota integrativa essendoci a monte un mandato con rappresentanza. |
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Sono infatti le stesse imprese associate a fatturare alla stazione appaltante i lavori di competenza da ciascuna eseguiti (cfr. Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 17/2018) |
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Nel caso in cui il credito vantato da una società nei confronti della Pubblica Amministrazione per un contributo/sovvenzione, ecc. sia ceduto ad una società di factoring con cessione pro-soluto, l’importo del contributo/sovvenzione è soggetto agli obblighi di trasparenza? |
NO |
No, l’importo del credito vantato da una società nei confronti della Pubblica Amministrazione per un contributo ceduto ad una società di factoring con cessione pro-soluto non è soggetto agli obblighi di trasparenza e pertanto non deve essere indicato in nota integrativa in quanto è la società di factoring che lo incassa e non la società che ha ceduto il credito. |
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Le somme percepite a titolo di cinque per mille sono oggetto dell’obbligo di pubblicazione? |
NO |
No, secondo la circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 25.06.2021 n. 6, rientra tra i vantaggi aventi “carattere
generale”, con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo non sono soggette agli obblighi di
pubblicità previsti dalla L. 124/2017. Per tali somme trovano applicazione soltanto gli specifici obblighi di
pubblicità previsti dall’art. 16 co. 5 del DPCM 23.7.2020 in capo ai beneficiari delle stesse. |
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