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Accordo tra il Consorzio dei Comuni Trentini e la Delegazione U.N.C.E.M. della Calabria |
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Catanzaro, 31 ottobre 1999
Continuando lungo la strada della vera solidarietà già tracciata dal Trentino Mons. Bregantini, Vescovo della Diocesi di Locri - Gerace (RC); Per
un'Europa si degli Stati ma soprattutto delle Regioni e dei Comuni perché
possa
diventare sempre più dei cittadini attuando ogni e qualsiasi iniziativa che
possa delineare
dei forti movimenti di collaborazione puntando soprattutto sui rami bassi delle Per
dare il nostro fattivo reciproco apporto concreto e di stimolo allo Stato, alle
Regioni,
alle Province, unicamente alle forze economiche, sociali, della cultura, della
formazione
e del volontariato; Al
fìne
di una reciproca crescita sociale, culturale e della ricerca ed attivazione tra il
Consorzio dei Comuni Trentini e la
Delegazione U.N.C.E.M. della Calabria viene
sottoscritto il presente protocollo d'intesa:
Art.
1 Le
due parti si propongono di promuovere e favorire lo scambio di esperienze e di informazioni
in generale fra: a)
il Consorzio dei Comuni Trentini e l'U.N.C.E.M. della Calabria; b)
la Regione Calabria e la Provincia Autonoma di Trento; c)
le categorie economiche; d)
le organizzazioni sociali; e)
le organizzazioni cooperativistiche; f) le organizzazioni culturali e le Università; al
fine di creare le condizioni per far nascere delle costanti e fattive
collaborazioni fra il Trentino
e la Calabria. Art.
2
in
particolare le due parti si propongono di promuovere lo scambio di esperienze e
di informazioni
per: a) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi comunali; b)
il perfezionamento delle capacità professionali dei dipendenti degli EE.LL.; c)
la promozione, l'elaborazione e l'attuazione di progetti di collaborazione che
possono ricadere
nei programmi comunitari o nell'utilizzo dei fondi speciali statali (Patti Art.
3
Le
parti concorderanno, ogni anno, un programma operativo per definire in dettaglio
i temi
e le condizioni delle azioni comuni. Le
parti organizzeranno a turno, una volta all'anno, incontri per verificare i
risultati della I
costi di soggiorno e di alloggio saranno a carico della parte invitante, mentre
le spese di viaggio
saranno a carico di ciascuna delle parti.
Art.
4
Per
facilitare lo sviluppo della collaborazione, le parti favoriranno le condizioni
per pubblicità
reciproca. Art. 5 Le
parti si scambieranno le pubblicazioni e tutte le informazioni indispensabili
allo sviluppo
della collaborazione. Art.
6
Il
protocollo entra in vigore il giorno in cui è sottoscritto dalle parti e ha
durata di 3 (tre) anni. Esso
si intenderà tacitamente rinnovato per altri 3 (tre) anni qualora nessuna delle
parti darà
formalmente disdetta entro 3 (tre) mesi prima della scadenza prevista. “
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